Archive for Febbraio 7th, 2010

Diario di bordo di una settimana di febbraio 2010

Ciao a tutti…

Un diario di bordo un pò diverso dai soliti…poco da leggere….musica allegra , freddo, chilometri d’autostrada,un bellissimo regalo, incontri divertenti e alla fine tanta neve….

Un saluto speciale ai miei amici Roby e Rossy….siete speciali!!!!



Buona visione, buona strada e occhiovivo sempre! Ciao bbye!
!!

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Direttive Adr

Ciao a tutte/i
questo blog non è stato creato per dare informazioni, non abbiamo le conoscenze sufficenti e non è il nostro mestiere, qui ci s’incontra per socievolizzare e scambiarsi opinioni; nel caso lo facciamo, però  vogliamo farlo correttamente, c’è già troppa confusione nel mondo del trasporto, non vogliamo alimentarla ulteriormente.
Ringrazio chi mi ha fornito questi documenti provenienti dal Ministero dei Trasporti e Gazzetta Ufficiale, reperibili presso qualsiasi associazione di categoria seria;

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,

AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Direzione generale per la motorizzazione

C.F.P. per trasporti regime A.D.R.

PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

§ Ogni

menzioni riportate sul suo certificato dall’autorità competente o da un

organismo riconosciuto dalla stessa che, durante l’anno precedente la data di

scadenza del suo Certificato di Abilitazione Professionale, ha eseguito un corso

di aggiornamento e superato gli esami corrispondenti ( il nuovo periodo di

validità decorre a partire dalla data di scadenza del certificato)

§ ogni certificato di formazione professionale deve essere di formato della

patente nazionale europea, ovvero un A7 (105 mm X 74 mm) o deve avere la

forma di un foglietto doppio che possa essere piegato in questo formato e deve

essere accettato, durante la sua durata di validità, dalle autorità competenti

degli altri Paesi contraenti all’accordo di riconoscimento;

§ il certificato di formazione professionale deve essere redatto nella

lingua, o in una delle lingue, del paese dell’autorità competente che ha

rilasciato il certificato o riconosciuto l’organismo che lo ha rilasciato.

Con l’entrata in vigore del

Infrastrutture e dei Trasporti “Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997

” sono state introdotte una serie di prescrizioni considerata la necessità di

adeguare le disposizioni concernenti la formazione professionale dei conducenti

di veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni e

semplificare le relative procedure.

Per quanto riguarda il Certificato di Formazione professionale (C. F. P.) il D. M.

10 giugno 2004 dispone che:

1. il certificato di formazione professionale è consegnato, al termine

dell’esame di idoneità, all’allievo che ha sostenuto la prova ovvero le prove con

esito positivo;

2. per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi

origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti

i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti

all’Unione europea;

3. per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la

circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione

il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale

conseguiti presso uno Stato aderente all’accordo internazionale ADR anche non

appartenente all’Unione europea;

4. i cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni

caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in

alternativa presso uno Stato appartenente all’Unione europea.

(

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/6/2004)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e

successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il

«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B,

pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione

della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della

Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose

su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE

della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al

trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, recante attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla

designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per

ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale e’ stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’ stato abrogato il decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per

la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta

per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su

strada;

Considerata la necessita’ di adeguare le disposizioni concernenti la formazione professionale dei conducenti

di veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni e semplificare le relative procedure;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997

1. Nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, ogni riferimento alla «Direzione

generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», comunque formulato ed ovunque ricorra,

e’ sostituito con «Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre». 2. Al

comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, in fine, sono

aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».

3. Al comma 1 dell’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole

«e’ quello di cui all’allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante» sono sostituite dalle

parole «e’ conforme a quanto previsto negli allegati A e B del decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni».

4. Al comma 2 dell’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997:

a) dopo le parole «esperienza nel settore», sono aggiunte le parole «del trasporto»;

b) dopo le parole «cinque anni», sono aggiunte le parole «ovvero da almeno tre anni se in possesso del

certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose,

relativo alla modalita’ stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.».

5. Al comma 4 dell’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole

«della ex carriera direttiva tecnica» sono soppresse.

6. All’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, dopo il comma 5 sono

aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il certificato di formazione professionale e’ consegnato, al termine dell’esame di idoneita’, all’allievo

che ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo.

5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo

sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati

appartenenti all’Unione europea.

5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione

internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i

certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all’accordo internazionale ADR

anche non appartenente alla Unione europea.

5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il

certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all’Unione

europea.

5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non

appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della

direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.».

7. Il comma 5 dell’art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, e’

sostituito dal seguente: «5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei seguenti organismi

legalmente costituiti:

a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole

riconosciuti ai sensi dell’art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni ed integrazioni;

b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o istituzioni da essi direttamente

delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo svolgimento dell’attivita’ di formazione nel campo del

trasporto di merci pericolose;

c) istituti di formazione o societa’ di servizi, di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di

categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro

statuto preveda lo svolgimento dell’attivita’ di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose.».

8. L’allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 e’ soppresso.

9. Al punto 2) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 sono

aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».

10. Al punto 3) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 le

parole «con almeno 15 giorni di anticipo» sono soppresse.

11. Al punto 5) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le

parole «con almeno quindici giorni di anticipo e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla

fine dello svolgimento del corso» sono soppresse.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: Lunardi

N.B.:

i commi tolti dal Decreto 12/10/2005 seguente sono stati barrati.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 ottobre 2005

Modifica al decreto 10 giugno 2004, recante: «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio

dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di

merci pericolose».

(

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20/12/2005)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive

modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento

di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e’ stato

ratificato l’accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di

attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva

96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di

merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva

1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 con il quale e’ stata attuata la

direttiva 000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’

stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli

allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva

2001/7CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa

al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva

2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto

ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea

che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2005 di modifica ai decreti ministeriali

15 maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione

europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 di recepimento della direttiva

2004/111/CE del 9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci

pericolose su strada;

Vista la normativa concernente il trasporto di merci pericolose su strada in ambito comunitario che

contempla i medesimi riferimenti tecnici dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di

merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839;

Considerata l’opportunita’ di semplificare le procedure per il conseguimento del certificato di formazione

professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004

1. I punti 5-quinquies e 5-sexies del comma 6 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 10 giugno 2004 sono abrogati.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 211.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 ottobre 2005

 

Modifica al decreto 10 giugno 2004, recante: «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio

dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di

trasporto di merci pericolose».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha

approvato il codice della strada e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione

del codice della strada e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni

ed integrazioni, con la quale e’ stato ratificato l’accordo europeo,

relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di attuazione della

direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci

pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della

Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della

Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su

strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

3 maggio 2001 con il quale e’ stata attuata la direttiva 000/61/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva

94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’

stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7CE della

Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su

strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della

Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su

strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997

recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio

dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva

94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

12 aprile 2005 di modifica ai decreti ministeriali 15 maggio 1997 e

10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del

Consiglio dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

2 agosto 2005 di recepimento della direttiva 2004/111/CE del

9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico

la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci

pericolose su strada;

Vista la normativa concernente il trasporto di merci pericolose su

strada in ambito comunitario che contempla i medesimi riferimenti

tecnici dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su

strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839;

Considerata l’opportunita’ di semplificare le procedure per il

conseguimento del certificato di formazione professionale dei

conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 10 giugno 2004

1. I punti 5-quinquies e 5-sexies del comma 6 dell’art. 1 del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno

2004 sono abrogati.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 9, foglio n. 211

Scusate per le dimensioni di questo post, ho riportato i testi originali per non aver altre discussioni; Sono la prima a riconoscere che il Diritto italiano è complicato, d’interpretazione difficile, ma era importante chiarire che per il trasporto nazionale di merce in regime ADR serve il corso e esame con esito "idoneo", quindi relativo"patentino" verde, rilasciato dai Paesi della comunità europea; ho costatato che  possono variare anche di molti € i costi, è relativo all’organizzazione dei corsi.                        

BUONA STRADA A TUTTE/I!!!!!

Gazzetta Ufficiale N. 295 del 20 Dicembre 2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2004

Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del

Consiglio dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di

trasporto di merci pericolose».

cinque anni il conducente deve potere dimostrare, medianteD.M. 10 giugno 2004 del Ministero delle

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