Archive for Febbraio, 2010

Direttive Adr

Ciao a tutte/i
questo blog non è stato creato per dare informazioni, non abbiamo le conoscenze sufficenti e non è il nostro mestiere, qui ci s’incontra per socievolizzare e scambiarsi opinioni; nel caso lo facciamo, però  vogliamo farlo correttamente, c’è già troppa confusione nel mondo del trasporto, non vogliamo alimentarla ulteriormente.
Ringrazio chi mi ha fornito questi documenti provenienti dal Ministero dei Trasporti e Gazzetta Ufficiale, reperibili presso qualsiasi associazione di categoria seria;

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,

AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Direzione generale per la motorizzazione

C.F.P. per trasporti regime A.D.R.

PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

§ Ogni

menzioni riportate sul suo certificato dall’autorità competente o da un

organismo riconosciuto dalla stessa che, durante l’anno precedente la data di

scadenza del suo Certificato di Abilitazione Professionale, ha eseguito un corso

di aggiornamento e superato gli esami corrispondenti ( il nuovo periodo di

validità decorre a partire dalla data di scadenza del certificato)

§ ogni certificato di formazione professionale deve essere di formato della

patente nazionale europea, ovvero un A7 (105 mm X 74 mm) o deve avere la

forma di un foglietto doppio che possa essere piegato in questo formato e deve

essere accettato, durante la sua durata di validità, dalle autorità competenti

degli altri Paesi contraenti all’accordo di riconoscimento;

§ il certificato di formazione professionale deve essere redatto nella

lingua, o in una delle lingue, del paese dell’autorità competente che ha

rilasciato il certificato o riconosciuto l’organismo che lo ha rilasciato.

Con l’entrata in vigore del

Infrastrutture e dei Trasporti “Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997

” sono state introdotte una serie di prescrizioni considerata la necessità di

adeguare le disposizioni concernenti la formazione professionale dei conducenti

di veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni e

semplificare le relative procedure.

Per quanto riguarda il Certificato di Formazione professionale (C. F. P.) il D. M.

10 giugno 2004 dispone che:

1. il certificato di formazione professionale è consegnato, al termine

dell’esame di idoneità, all’allievo che ha sostenuto la prova ovvero le prove con

esito positivo;

2. per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi

origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti

i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti

all’Unione europea;

3. per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la

circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione

il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale

conseguiti presso uno Stato aderente all’accordo internazionale ADR anche non

appartenente all’Unione europea;

4. i cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni

caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in

alternativa presso uno Stato appartenente all’Unione europea.

(

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/6/2004)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e

successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il

«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B,

pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione

della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della

Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose

su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE

della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al

trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, recante attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla

designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per

ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale e’ stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’ stato abrogato il decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per

la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta

per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su

strada;

Considerata la necessita’ di adeguare le disposizioni concernenti la formazione professionale dei conducenti

di veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni e semplificare le relative procedure;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997

1. Nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, ogni riferimento alla «Direzione

generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», comunque formulato ed ovunque ricorra,

e’ sostituito con «Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre». 2. Al

comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, in fine, sono

aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».

3. Al comma 1 dell’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole

«e’ quello di cui all’allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante» sono sostituite dalle

parole «e’ conforme a quanto previsto negli allegati A e B del decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni».

4. Al comma 2 dell’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997:

a) dopo le parole «esperienza nel settore», sono aggiunte le parole «del trasporto»;

b) dopo le parole «cinque anni», sono aggiunte le parole «ovvero da almeno tre anni se in possesso del

certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose,

relativo alla modalita’ stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.».

5. Al comma 4 dell’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole

«della ex carriera direttiva tecnica» sono soppresse.

6. All’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, dopo il comma 5 sono

aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il certificato di formazione professionale e’ consegnato, al termine dell’esame di idoneita’, all’allievo

che ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo.

5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo

sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati

appartenenti all’Unione europea.

5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione

internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i

certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all’accordo internazionale ADR

anche non appartenente alla Unione europea.

5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il

certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all’Unione

europea.

5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non

appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della

direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.».

7. Il comma 5 dell’art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, e’

sostituito dal seguente: «5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei seguenti organismi

legalmente costituiti:

a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole

riconosciuti ai sensi dell’art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni ed integrazioni;

b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o istituzioni da essi direttamente

delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo svolgimento dell’attivita’ di formazione nel campo del

trasporto di merci pericolose;

c) istituti di formazione o societa’ di servizi, di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di

categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro

statuto preveda lo svolgimento dell’attivita’ di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose.».

8. L’allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 e’ soppresso.

9. Al punto 2) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 sono

aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».

10. Al punto 3) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 le

parole «con almeno 15 giorni di anticipo» sono soppresse.

11. Al punto 5) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le

parole «con almeno quindici giorni di anticipo e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla

fine dello svolgimento del corso» sono soppresse.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: Lunardi

N.B.:

i commi tolti dal Decreto 12/10/2005 seguente sono stati barrati.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 ottobre 2005

Modifica al decreto 10 giugno 2004, recante: «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio

dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di

merci pericolose».

(

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20/12/2005)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive

modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento

di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e’ stato

ratificato l’accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di

attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva

96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di

merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva

1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 con il quale e’ stata attuata la

direttiva 000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’

stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli

allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva

2001/7CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa

al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva

2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto

ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea

che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2005 di modifica ai decreti ministeriali

15 maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione

europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 di recepimento della direttiva

2004/111/CE del 9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci

pericolose su strada;

Vista la normativa concernente il trasporto di merci pericolose su strada in ambito comunitario che

contempla i medesimi riferimenti tecnici dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di

merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839;

Considerata l’opportunita’ di semplificare le procedure per il conseguimento del certificato di formazione

professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004

1. I punti 5-quinquies e 5-sexies del comma 6 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 10 giugno 2004 sono abrogati.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 211.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 ottobre 2005

 

Modifica al decreto 10 giugno 2004, recante: «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio

dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di

trasporto di merci pericolose».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha

approvato il codice della strada e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione

del codice della strada e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni

ed integrazioni, con la quale e’ stato ratificato l’accordo europeo,

relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di attuazione della

direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci

pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della

Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della

Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su

strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

3 maggio 2001 con il quale e’ stata attuata la direttiva 000/61/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva

94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’

stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7CE della

Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su

strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della

Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su

strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997

recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio

dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva

94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

12 aprile 2005 di modifica ai decreti ministeriali 15 maggio 1997 e

10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del

Consiglio dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

2 agosto 2005 di recepimento della direttiva 2004/111/CE del

9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico

la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci

pericolose su strada;

Vista la normativa concernente il trasporto di merci pericolose su

strada in ambito comunitario che contempla i medesimi riferimenti

tecnici dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su

strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839;

Considerata l’opportunita’ di semplificare le procedure per il

conseguimento del certificato di formazione professionale dei

conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 10 giugno 2004

1. I punti 5-quinquies e 5-sexies del comma 6 dell’art. 1 del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno

2004 sono abrogati.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 9, foglio n. 211

Scusate per le dimensioni di questo post, ho riportato i testi originali per non aver altre discussioni; Sono la prima a riconoscere che il Diritto italiano è complicato, d’interpretazione difficile, ma era importante chiarire che per il trasporto nazionale di merce in regime ADR serve il corso e esame con esito "idoneo", quindi relativo"patentino" verde, rilasciato dai Paesi della comunità europea; ho costatato che  possono variare anche di molti € i costi, è relativo all’organizzazione dei corsi.                        

BUONA STRADA A TUTTE/I!!!!!

Gazzetta Ufficiale N. 295 del 20 Dicembre 2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2004

Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del

Consiglio dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di

trasporto di merci pericolose».

cinque anni il conducente deve potere dimostrare, medianteD.M. 10 giugno 2004 del Ministero delle

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Ancora nostalgia degli anni passati….




Ciao a tutti…

Ancora video nostalgia degli anni ’80 e ’90…questa volta tocca agli Scania, quelli delle serie che secondo me sono le più belle, quelle che hanno contribuito a farli diventare un mito…click, click, click et voilà!!!!







P.S. : per evitare di nuovo inutili fraintendimenti e accuse gratuite premetto che le foto sono tutte mie, che in quegli anni viaggiavo sempre in coppia, che le foto sono state fatte con macchine fotografiche “classiche”, di quelle che dovevi portare l’occhio al mirino e mettere a fuoco, per cui ti servivano due mani e quindi o le scattavi da fermo o dal lato passeggero, con ottica da 50 mm per la maggior parte, niente a che vedere con i cellulari che hanno un’immagine grandangolare e con cui ci vuole una frazione di secondo per scattare e non c’è nemmeno bisogno di guardare lo schermo per inquadrare…

 

Ciao a tutti e buona strada sempre!!!! Bbye!!!









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burocrazia

Ciao a tutte! Oggi mi sono goduta la giornata a casa con la neve che cadeva a larghi fiocchi, mi mancava solo il caminetto acceso con una pelle d’orso davanti e Mauro,Ma questa scena idilliaca è stata rovinata dalla visita di stamane all’erario.Una cosa che mi manda in bestia è che in generenon vinco mai nulla, ma sono 3 anni di fila che veniamo sorteggiati x il controllo degli studi di settore.Oramai sono una veterana ma credetemi che quando arriva la notifica in busta verde con scritte cifre da capogiro dovute allo stato essere collegati ad una macchina x l’elettrocardiogramma farebbe registrare picchi da fare invidia a tutti gli 8000 del mondo ,altro che Messner!Immaginate di ricevere una lettera in cui vi si comunica che x l’anno 2005 dovete allo stato 80000 euro,cifra che neanche nei miei sogni più segreti ho mai pensato di guadagnare. Il tutto x errori che hanno commesso le commercialiste,ma la cosa non è solo quella xchè armati di documenti ,ddt, fatture e chi più ne ha più ne metta,arrivi dall’impiegato addetto che non sa assolutamente nulla di cosa sia l’autotrasporto.Quindi se c’è qualche padroncino/a quando v’arriva la famigerata comunicazione che avete vinto un controllo,arrivate preparati a spiegare la differenza tra trattore stradale,semirimorchio,motrice e rimorchio e soprattutto il tipo di lavoro che effettivamente svolgete.Nel mio caso la prima volta mi è stato risposto che con la cisterna potevo fare trasporti in nero,cosa impossibile xchè oltre al gpl non possiamo caricare null’altro,inoltre tutti i viaggi sono certificati dalla guardia di finanza .Sapeste che fatica spiegare a questa gente che tu fai 1 fattura al mese, documenti alla mano devi dimostrargli che non avresti il tempo materiale x effettuare altri trasporti, dimostra il tutto con i dischi(non buttateli mai x almeno 10 anni xchè possono aiutarvi) ddt e cmr ,ti vengono a dire che hai speso troppo di gasolio xchè non tengono conto degli aumenti .Morale x una discrepanza di 500 lt di gasolio (non capisco poi il motivo visto che pago solo con tessere e non le utilizziamo neppure x fare il pieno alla nostra mitica Panda) quest’anno me la sono cavata con 800 euro d’ammenda,però mi fà incazzare come una bestia che gli sbagli sono partiti dalle commercialiste che continuavano a segnare un semirimorchi già venduto 4 anni prima del 2005  e regolarmente denunciato,inoltre mi dichiaravano un trasporto in conto proprio quando noi siamo trazionisti.Ora c’è qualcuno che sà dirmi se posso fare causa a queste incompetenti,premetto che non sono private ma fanno parte di una nota associazione,mi faccia sapere e le riconoscerò gratitudine eterna xchè sono stanca di essere spremuta come un limone.Un bacione a tutte ed hasta la vista siempre!

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Aforisma

Ciao a tutti…

a volte nella vita ci poniamo domande a cui è difficile trovare una risposta…
….ma lo sapete già che a me piace cercarle nel film " Il Bestione"… ormai vi ho fato una "capa tanta" con questa storia…

Aforisma

Patrovita: " Minchia che nebbia che c’è qui in Gemmania..Iè come a Milano …Lo sai che te dico? Questo ESTERO tanto agognato me pare proprio uno schifio!! La verità è che proprio non me lo credevo che per arrivare a Vassavia bisognava attraversare tutte queste Gemmanie…ma quante Gemmanie sono? Due? A parte che tanta differenza tra quella di sopra ie quella di sotto io non ce l’ho proprio vista…Iè dico io due….due ne dovevano fare? E non ce ne bastava una? Tu che dici?"

Colautti: " Dico che è ora che stai un pò zitto"

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camionisti

      Bello il blog ed i commenti di Gisy riguardo ai pirati della strada,ma chi compila statistiche ed affini stà chiuso in un ufficio guarda il rapporto mensile annuale  degli incidenti e traccia una statistica.E’ stato certificato che gl’incidenti causati da mezzi pesanti sono diminuiti,questo non xchè i camionisti sono diventati tutti virtuosi, ma xchè studi sui singoli casi hanno assolto il famoso camion assassino(avranno rivisto DUEL) Partiamo dal famoso incidente dell’anno passato sulla A4 dove x un salto di corsia un bilico ne ha investito un’altro esplodendo letteralmente con 7 morti se non ricordo male Il mio pensiero è che non si può fare statistica in base a dei dati ,bisogna vivere la strada,alcuni anni fa uno dei tanti ministri del trasporto annunciò che x capire i problemi dei trasportatori avrebbe fatto un viaggio in camion x rendersi conto delle problematiche!Non ricordo più il nome di codesto novello icaro del volante,ma il viaggio effettuato è stato fatto a bordo di un bilico di un suo "caro" amico della provincia di Asti e guarda caso nei suoi commenti non ha riscontrato tutte le nostre rimostranzee problematiche ad entrare in area di servizio e non trovare park comodi dove fare le pause o la sosta notturna.Certo che avere una staffetta di polizia o di auto blu che ti precedono aiuta parecchio!Comunque Gisy vai tranquilla cxhe la tua regione non detiene il record ogni regione ha le sue rogne,ma i controlli come x tutte le cose devono partire dalla base ,se io posso fare km su km (parlo dai 500 agli 800) senza trovare una che sia una pattuglia di polizia sulle strade,questo m’invoglia a trasgredire!Noi siamo stati controllati al controllo della mctc  al casello di Ventimiglia,continuavano a chiederci dove fossero i dispositivi  x staccare e valla a spiegare a stà gente che tu sei in regola ,non ti dico quali controlli hanno fatto ,hanno persino tirato fuori la mitica calcolatrice x fare la media tra km e hore,Dio che soddisfazione quando hanno constatato che non c’erano infrazioni a parte qualche piccola pecca e che i km effettivi corrispondevano alle ore di lavoro.Però continuo a domandarmi io cammino a 90 km reali,mi sorpassa un polacco, un rumeno o sloveno in discesa e rettilineo capisci che minimo sono a 100 km dov’è la polizia oltre a piazzare autovelox?ed i cretini in bici che su determinate strade ti s’attaccano al paraurti del camion x fare le salite?Prova a fare la Bogliona la strada che noi da Acqui facciamo verso Nizza Monferrato sai quanti te ne ritrovi attacati senza nessun pensiero che il mio mezzo pùò in chidare o slittare ? purtroppo incidenti del genere sono giò capitati , e poi si parla di sicurezza!Ciao a tutte/i ed hasta la vista siempre!

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Pirati della strada

StradaCiao a tutte/i
ho letto questa notizia e mi sono chiesta quanti siano i camion coinvolti; nell’immaginario collettivo siamo noi i Pirati della strada, una minoranza riconosco che lo sia, ma sarei curiosa di sapere la cifra in rapporto a quelle pubblicate…

Un triste podio per la nostra regione: Emilia al terzo posto per i pirati della strada

EMILIA ROMAGNA – L’Associazione Sostenitori della Polstrada ha rilevato 57 episodi di pirateria stradale nella nostra regione.

I dati sono relativi allo scorso anno, piazzando l’Emilia-Romagna al terzo posto in questa triste classifica che vede capeggiare su tutti la Lombardia, con 69 casi e il Lazio (64). Seguono subito dopo Sicilia e Veneto, con 38 episodi. A livello nazionale, l’Asaps ha contato in tutto 482 episodi che hanno portato a 91 decessi e 592 feriti. Sono stati identificati il 75,5% dei pirati che nel 36,8% avevano assunto droga o alcool. Tra le vittime ed i feriti si sono contati 62 anziani (9,1%) e 78 minorenni (11,4%).

 
Sono la prima a ricordare che con decine di tonnellate in movimento, è più facile provocare la caduta di un ciclista o un pedone, anche senza un’impatto, è successo tante volte, sicuramente troppe; ma quante volte siamo riuscite ad evitare d’investire questi "utenti deboli", decine, ognuno di noi; questo articolo tratta del caso avvenuto, quando il conducente prosegue perchè non si accorto, oppure come nella maggioranza dei casi, se ne va, per non assumersi le proprie responsabilità, un crimine grave e a mio parere disumano. L’articolo che ho riportato non riporta i numeri che riguardano il tipo di mezzo coinvolto, sono però cifre sconcertanti… Voi cosa ne pensate????

BUONA STRADA a Tutte/i !!!!!

 

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Ricordando Natale…

Ciao a tutte/iIn camion per Loro

non pubblicizzo molto le nostre iniziative, per noi è importante sapere di aver fatto qualcosa, nelle nostre possibilità e col cuore; in questo caso faccio un’eccezione perchè c’è stata una collaborazione tra gruppi, può darsi che dalle foto riconosciate i colleghi, appartenenti al Team Rosina da cui è nata l’idea, agli Sbandati e Buona Strada Lady Truck Driver Team… E’ il 24 Dicembre 2009 e una truck-slitta raggiunge il reparto del Prof. Izzi e la grande squadra del reparto, Noiperloro e i bambini… che Milly correttamente non ha fotografato…
Provate a indovinare quali sono Brivido, Paperino e Marzia…
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Ringrazio Nella e Fiorenza e tutti gli altri, che dedicano il loro tempo a prendersi cura di tutte le necessità dei bambini,
Auguro all’Associazione Noiperloro una BUONA STRADA!!!
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Camion giapponesi

Ciao a tutte,anche stavolta facciamo notte allo scarico!L’unica cosa buona è che il prodotto serve come il pane in questo periodo, non v’offendete ma più fa freddo è più guadagnamo,si fa x dire, xchè a ben guardare tolte tutte le spese,gasolio aut. italiana e francese,rata del ns incubo,e spese accesssorie(purtroppo abbiamo ancora il brutto vizio di mangiare almeno una volta al giorno)chi lavora in fabbrica guadagna più di noi e chi è padroncino potrà confermare.Siamo in quel di Asti ed ho finito di sfogliare Professione Camionista nuovo,bellissima la foto di centro pagina con un camion Indiano con un cicinin di sovraccarico,roba che se ti fermano te la cavi con una pacca sulle spalle e ti fanno ripartire! Ma le foto che m’hanno colpita maggiormente sono state quelle dei camion Giapponesi,secondo me un vero museo degli orrori!In modo particolare quello argento x il quale di primo impatto ero convinta fosse un mezzo sinistrato!La mia ilarità è esplosa quando ho visto l’altro mezzo completamente ricoperto di lucine,xchè m’ha fatto tornare in mente ciò che è capitato ad un collega ca un anno fa,forse meno il quale fermato dalla polstrada di Pc se non ricordo male ,s’è visto affibbiare un verbale di 72 euro a luce,niente direte voi,peccato ne avesse qualcosa come 1600,fate 2 conti con i soldi del verbale comprava un trattore quasi nuovo!Tolto il Giappone ciò che colpisce sono le condizioni in cui viaggiano queste persone e tanto di cappello alla loro voglia di decorazioni ed optional .Una battuta che stà circolando ultimamente x gli addetti al settore è sul conteggio di quanti cinesi (Quando cominceranno a proporsi come autisti di mezzi pesanti)riusciranno ad entrare in una cabina ne sono stati calcolati ca 8 x una cabina media così il mezzo non potrà mai fermarsi . Forse sembrerà un tantinello cattiva ma se ci pensiamo bene è una realtà che prima o poi dovremo affrontare,anche xchè a ben pensarci loro non muoiono mai e questa non è una battutaccia, alzi la mano chi ha visto un annuncio funebre riguardante la morte di una di queste persone od ha mai visto un loro funerale!a ritorniamo al giornale,le foto sono molto belle ed avrei voluto condividerle con voi,ma ancora non ho capito come diavolo si fà a scaricarle sul pc dal telefonino ma non abbiate paura,prima o poi imparerò e vedrete cosa vi combino!Una buona strada a tutte un bacione ed Hasta La Vista Siempre!  

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