commento
Direttive Adr
questo blog non è stato creato per dare informazioni, non abbiamo le conoscenze sufficenti e non è il nostro mestiere, qui ci s’incontra per socievolizzare e scambiarsi opinioni; nel caso lo facciamo, però vogliamo farlo correttamente, c’è già troppa confusione nel mondo del trasporto, non vogliamo alimentarla ulteriormente.
Ringrazio chi mi ha fornito questi documenti provenienti dal Ministero dei Trasporti e Gazzetta Ufficiale, reperibili presso qualsiasi associazione di categoria seria;
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,
AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
Direzione generale per la motorizzazione
C.F.P. per trasporti regime A.D.R.
PRESCRIZIONI E OBBLIGHI
§ Ogni
menzioni riportate sul suo certificato dall’autorità competente o da un
organismo riconosciuto dalla stessa che, durante l’anno precedente la data di
scadenza del suo Certificato di Abilitazione Professionale, ha eseguito un corso
di aggiornamento e superato gli esami corrispondenti ( il nuovo periodo di
validità decorre a partire dalla data di scadenza del certificato)
§ ogni certificato di formazione professionale deve essere di formato della
patente nazionale europea, ovvero un A7 (105 mm X 74 mm) o deve avere la
forma di un foglietto doppio che possa essere piegato in questo formato e deve
essere accettato, durante la sua durata di validità, dalle autorità competenti
degli altri Paesi contraenti all’accordo di riconoscimento;
§ il certificato di formazione professionale deve essere redatto nella
lingua, o in una delle lingue, del paese dell’autorità competente che ha
rilasciato il certificato o riconosciuto l’organismo che lo ha rilasciato.
Con l’entrata in vigore del
Infrastrutture e dei Trasporti “Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997
” sono state introdotte una serie di prescrizioni considerata la necessità di
adeguare le disposizioni concernenti la formazione professionale dei conducenti
di veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni e
semplificare le relative procedure.
Per quanto riguarda il Certificato di Formazione professionale (C. F. P.) il D. M.
10 giugno 2004 dispone che:
1. il certificato di formazione professionale è consegnato, al termine
dell’esame di idoneità, all’allievo che ha sostenuto la prova ovvero le prove con
esito positivo;
2. per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi
origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti
i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti
all’Unione europea;
3. per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la
circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione
il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale
conseguiti presso uno Stato aderente all’accordo internazionale ADR anche non
appartenente all’Unione europea;
4. i cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni
caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in
alternativa presso uno Stato appartenente all’Unione europea.
(
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/6/2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il
«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B,
pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione
della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose
su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE
della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, recante attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla
designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per
ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale e’ stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’ stato abrogato il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per
la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta
per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
Considerata la necessita’ di adeguare le disposizioni concernenti la formazione professionale dei conducenti
di veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni e semplificare le relative procedure;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997
1. Nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, ogni riferimento alla «Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», comunque formulato ed ovunque ricorra,
e’ sostituito con «Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre». 2. Al
comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, in fine, sono
aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».
3. Al comma 1 dell’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole
«e’ quello di cui all’allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante» sono sostituite dalle
parole «e’ conforme a quanto previsto negli allegati A e B del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni».
4. Al comma 2 dell’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997:
a) dopo le parole «esperienza nel settore», sono aggiunte le parole «del trasporto»;
b) dopo le parole «cinque anni», sono aggiunte le parole «ovvero da almeno tre anni se in possesso del
certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose,
relativo alla modalita’ stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.».
5. Al comma 4 dell’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole
«della ex carriera direttiva tecnica» sono soppresse.
6. All’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, dopo il comma 5 sono
aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il certificato di formazione professionale e’ consegnato, al termine dell’esame di idoneita’, all’allievo
che ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo.
5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo
sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati
appartenenti all’Unione europea.
5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione
internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i
certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all’accordo internazionale ADR
anche non appartenente alla Unione europea.
5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il
certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all’Unione
europea.
5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non
appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della
direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.».
7. Il comma 5 dell’art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, e’
sostituito dal seguente: «5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei seguenti organismi
legalmente costituiti:
a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole
riconosciuti ai sensi dell’art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o istituzioni da essi direttamente
delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo svolgimento dell’attivita’ di formazione nel campo del
trasporto di merci pericolose;
c) istituti di formazione o societa’ di servizi, di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di
categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro
statuto preveda lo svolgimento dell’attivita’ di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose.».
8. L’allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 e’ soppresso.
9. Al punto 2) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 sono
aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».
10. Al punto 3) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 le
parole «con almeno 15 giorni di anticipo» sono soppresse.
11. Al punto 5) dell’allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le
parole «con almeno quindici giorni di anticipo e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla
fine dello svolgimento del corso» sono soppresse.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi
N.B.:
i commi tolti dal Decreto 12/10/2005 seguente sono stati barrati.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 ottobre 2005
Modifica al decreto 10 giugno 2004, recante: «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio
dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di
merci pericolose».
(
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20/12/2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e’ stato
ratificato l’accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di
attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva
96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva
1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 con il quale e’ stata attuata la
direttiva 000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’
stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli
allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva
2001/7CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa
al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva
2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto
ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea
che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2005 di modifica ai decreti ministeriali
15 maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione
europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 di recepimento della direttiva
2004/111/CE del 9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Vista la normativa concernente il trasporto di merci pericolose su strada in ambito comunitario che
contempla i medesimi riferimenti tecnici dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839;
Considerata l’opportunita’ di semplificare le procedure per il conseguimento del certificato di formazione
professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004
1. I punti 5-quinquies e 5-sexies del comma 6 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 giugno 2004 sono abrogati.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2005
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 211.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 ottobre 2005
Modifica al decreto 10 giugno 2004, recante: «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio
dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di
trasporto di merci pericolose».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha
approvato il codice della strada e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e’ stato ratificato l’accordo europeo,
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della
Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
3 maggio 2001 con il quale e’ stata attuata la direttiva 000/61/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’
stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7CE della
Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della
Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997
recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio
dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 aprile 2005 di modifica ai decreti ministeriali 15 maggio 1997 e
10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del
Consiglio dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 agosto 2005 di recepimento della direttiva 2004/111/CE del
9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Vista la normativa concernente il trasporto di merci pericolose su
strada in ambito comunitario che contempla i medesimi riferimenti
tecnici dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su
strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839;
Considerata l’opportunita’ di semplificare le procedure per il
conseguimento del certificato di formazione professionale dei
conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 giugno 2004
1. I punti 5-quinquies e 5-sexies del comma 6 dell’art. 1 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno
2004 sono abrogati.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2005
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 211
Scusate per le dimensioni di questo post, ho riportato i testi originali per non aver altre discussioni; Sono la prima a riconoscere che il Diritto italiano è complicato, d’interpretazione difficile, ma era importante chiarire che per il trasporto nazionale di merce in regime ADR serve il corso e esame con esito "idoneo", quindi relativo"patentino" verde, rilasciato dai Paesi della comunità europea; ho costatato che possono variare anche di molti € i costi, è relativo all’organizzazione dei corsi.
BUONA STRADA A TUTTE/I!!!!!
Gazzetta Ufficiale N. 295 del 20 Dicembre 2005
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 giugno 2004
Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del
Consiglio dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di
trasporto di merci pericolose».
cinque anni il conducente deve potere dimostrare, medianteD.M. 10 giugno 2004 del Ministero delle
Scusate ancora… questa ADR è terribile, anche Splinder ci si mette a complicarla; di sua iniziativa ha sfalzato le righe… E non riesco più ad impaginare correttamente.
Ròòòòòòòòòòòò AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
Ciao Gisy buona domenica . Stavo sul blog ,ho aggiornata la pagina e mi è apparso il post quasi in real time. Ti confesso che non l’ho letto ,per due motivi, primo : sono pigro ,secondo : credo fermamente a quello che hai scritto nell’introduzione , cioè il blog non è stato creato per dare notizie , ma x scambiarsi opinioni . Appunto , la mia opinione al riguardo e questa: chi vuole documentarsi su qualcosa che riguarda la sua professione, ADR ATP CQC e quant’altro, puo farlo tramite i canali istituzionali o attraverso gli organi preposti a tale scopo. Rimane comunque lodevole il tuo impegno al riguardo, ma il post che riporta le normative, è davvero troppo lungo…. forse anche per questo splinder ti ha punita. ah ah ah
.non me ne volere …un abbraccio .
LUIGI…
Hai proprio ragione Luigi…qui è meglio soltanto scambiarsi opinioni..per le informazioni di servizio ci sono altri "luoghi" meglio accreditati….ma il problema che è sorto ultimamente tra alcuni utenti del blog aveva bisogno di una soluzione, di un intervento diciamo da "moderatore"…allora per chiarire una volta per tutte e mettere fine a botta e risposta a volte un pò troppo infiammati (visto l’argomento adr…) e prima che esplodesse tutto
ci voleva un testo di legge…chi ha voglia e gli interessa se lo può leggere…
Nella speranza che "La legge sia uguale per tutti" ! ! !
Ciao e buona strada sempre!!!